Le prospettive di riforma del vincolo sportivo dilettantistico a fronte della modifica all’ art. 7 dello Statuto FIGC

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La tanto attesa riforma del “vincolo sportivo” (ossia di quel rapporto giuridico che lega un calciatore ad una società in forza del tesseramento con la stessa) di cui al nuovo comma 2 bis dell’art. 7 dello Statuto FIGC, non sembra segnare quella svolta auspicata dall’Associazione Italiana Calciatori. Le modifiche all’attuale disciplina, infatti, appaiono minime e – salvo un successivo intervento (anche chiarificatore) del Legislatore in sede di adeguamento dei Regolamenti federali e delle NOIF ai nuovi principi sanciti in materia – rischiano di non incidere in modo sostanziale sull’attuale situazione degli atleti dilettanti.

Dalla lettura della nuova norma, la novità più rilevante risulta essere l’estensione dell’obbligo di tesseramento annuale fino al compimento del sedicesimo anno del calciatore. Giova sul punto ricordare che, fin ad oggi, in ambito dilettantistico, il tesseramento stagionale era inderogabilmente previsto soltanto in favore dei soggetti infraquattrodicenni. Dal quattordicesimo al sedicesimo anno di età vi era, tuttavia, la mera facoltà – molto spesso ignorata dagli interessati – di proseguire nel legame con il club di appartenenza in forza di un vincolo soltanto annuale, salvo optare fin dal primo tesseramento successivo al quattordicesimo compleanno per un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata ex lege fino al termine della stagione in cui l’atleta compiva venticinque anni.

D’ora in avanti, pertanto, qualsiasi calciatore non ancora sedicenne che sottoscriva un tesseramento con una società dilettantistica beneficerà dell’automatico svincolo al termine della corrispondente stagione sportiva.

Le criticità della riforma in commento emergono, invece, con riguardo alla disciplina del vincolo dettata per il periodo successivo al compimento del sedicesimo anno d’età del calciatore.

Se, in passato, a far data da detto compleanno, l’atleta era inevitabilmente costretto ad assumere con la società un legame fino al venticinquesimo anno (salvo convenire con la stessa lo svincolo ex art. 108 NOIF), la situazione potrebbe non mutare più di tanto a fronte dell’introduzione del comma 2 bis dell’art. 7 dello Statuto FIGC.

Tutto dipenderà dall’interpretazione e dall’applicazione di tale previsione, la quale, sul punto, afferma – in termini di principio – che “dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive”.

Se, infatti, le otto stagioni verranno considerate – come, ad esempio, accade nell’ambito della Federazione Nuoto – quale periodo unitario inderogabile, l’unica novità per gli atleti dilettanti, rispetto all’attuale disciplina, consisterebbe nella (alquanto inutile) riduzione della durata del loro vincolo sportivo con il club di appartenenza di un solo anno (lo svincolo opererebbe dal ventiquattresimo anno d’età in luogo del venticinquesimo).

Diverso, invece, il caso in cui le predette otto stagioni sportive rappresentassero solo il tetto massimo del legame instaurabile con la società, derogabile di volta in volta dall’accordo delle parti. In questa auspicabile ipotesi si consentirebbe, finalmente, anche all’atleta dilettante un maggior potere di autodeterminazione della propria carriera sportiva.

 

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