Le “F.A.Q.” del CONI relativamente alla disciplina degli Agenti sportivi

L

Utilizzando lo strumento delle F.A.Q.  (Frequently Asked Questions), pubblicate in un’apposita sezione del proprio sito web, il CONI è recentemente intervenuto – da un lato – a chiarire, in via interpretativa, alcune questioni di natura fin qui problematica (se non addirittura del tutto controversa) e – dall’altro lato – ad integrare il dettato normativo del proprio attuale Regolamento Agenti con ulteriori informazioni utili agli interessati.

Benché le F.A.Q. considerate siano complessivamente 24 – di cui due in corso di modifica (numeri 6 e 9) – è possibile raggrupparne il contenuto in specifiche macro-aree nei termini che seguono.

POLIZZA ASSICURATIVA. Per quanto attiene gli obblighi assicurativi (RC professionale) imposti in capo agli Agenti, il documento in commento ribadisce – in aderenza alle Delibere della Commissione Agenti Sportivi CONI del 16 aprile 2019 e del 14 gennaio 2020 – che l’importo minimo del massimale di copertura richiesto è fissato in 500.000 € (F.A.Q. n. 1).

Al riguardo, viene poi chiarito che l’obbligo assicurativo si mantiene solo in capo all’Agente persona fisica anche laddove costui organizzi la propria attività in forma societaria. In questi termini, quindi, per la registrazione dell’ente negli appositi elenchi, non è richiesta la stipulazione di un’ulteriore polizza anche da parte (ed a beneficio) di quest’ultimo (F.A.Q. n. 4). Essendo, infatti, l’attività professionale – ancorché organizzata in forma societaria – sempre riferibile alle persone fisiche che compongono l’ente (cfr. artt. 5, c. 2 e 19 c. 1 del Regolamento CONI Agenti Sportivi), si ritiene sufficiente la copertura assicurativa dei singoli partecipanti. È comunque doveroso, in sede di stipulazione della relativa polizza, indicare all’assicuratore l’esercizio della professione per il tramite di una persona giuridica.

VALIDITÀ ANNUALE DELL’“ABILITAZIONE” CONI. Con la risposta alla F.A.Q. n. 2, il CONI ha ribadito il principio – già stabilito sia dalla propria Commissione Agenti (Delibera 16 giugno 2019), sia dalle singole Federazioni (alcune tramite apposita disposizione regolamentare, altre in sede di bando dell’esame di parte speciale) – secondo cui il superamento della prova di parte generale presso il CONI consente al candidato di accedere alla prova endofederale di parte speciale solamente entro il successivo anno solare. Ne consegue che, trascorso un anno dalla comunicazione alle Federazioni dell’elenco dei candidati ammessi alla prova speciale, l’eventuale mancato superamento di quest’ultima impone all’aspirante agente di ripetere anche la prova di parte generale. In linea di massima, pertanto, considerato il calendario delle singole prove normativamente previsto, il candidato – superato l’esame CONI – avrà a disposizione due sole sessioni per sostenere con successo la prova speciale.

È bene però sottolineare che tale principio non si applica con riguardo a quei soggetti, interessati ad operare nell’ambito di più Federazioni professionistiche, che conseguano nel predetto termine annuale l’abilitazione presso una di esse. In tal caso, la successiva e diversa prova speciale in seno ad un’altra Federazione sportiva potrà essere svolta, senza necessità di ripetere la prova generale presso il CONI, anche se è già decorso un anno dalla data di superamento della stessa (F.A.Q. n. 16).

LA SITUAZIONE DEGLI AVVOCATI. Smentendo ogni diverso orientamento – generatosi in virtù di un’interpretazione particolarmente “estensiva” del comma 373 dell’art. 1 della Legge 205/2017 e dell’art. 7 del DPCM 23.3.2018, oltre che in ragione del testo originario dell’art. 5.4 del Regolamento Agenti sportivi FIGC (poi subito emendato) – il CONI ha definitivamente escluso qualsiasi ipotesi di possibile equiparazione degli avvocati iscritti negli albi forensi agli agenti sportivi. Per tali ragioni, salve sempre le deroghe previste per gli abilitati alla professione di agente ante aprile 2015, anche per gli avvocati, come per qualsiasi altro diverso soggetto, l’accesso all’attività in questione (e, quindi, ai relativi Registri sportivi) è condizionato sia al superamento delle prove abilitative (F.A.Q. n. 3), sia allo svolgimento della preliminare attività formativa o di tirocinio di cui agli artt. 13, c. 1, lettera j) e 15 del Regolamento Agenti CONI (F.A.Q. n. 22).

Come chiarito dalla F.A.Q. n. 21, ne consegue dunque che – per quanto sfumata possa, in concreto, apparire la differenza con, perlomeno alcune, delle attività tipiche demandate agli agenti –  agli avvocati regolarmente iscritti presso gli albi forensi è consentito soltanto di “poter legittimamente intervenire alla conclusione dei contratti di cui all’art. 1, punti i) e ii) del Regolamento Coni Agenti sportivi, esercitando le competenze proprie dell’avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico”.

SOCIETÀ DI AGENTI. In aggiunta a quanto già sopra esposto in materia di obblighi assicurativi, con l’intervento chiarificatore in analisi, il CONI, per ciò che attiene alle società di procuratori, ha evidenziato, in primo luogo, che per la registrazione delle stesse nell’apposito elenco delle persone giuridiche presente nel Registro Agenti CONI a differenza di quanto sancito per l’iscrizione nell’omologo elenco FIGC (cfr. art. 5.2 c. 3 lettera h  del Regolamento Agenti FIGC) – non sono dovuti né i diritti di segreteria, né la marca da bollo (F.A.Q. n. 5).

In secondo luogo, si è specificato che non sono ammesse società con azioni al portatore, dal momento che tale tipologia societaria non consentirebbe di verificare l’effettiva e perdurante sussistenza del requisito della maggioranza assoluta del capitale sociale in capo ai soci agenti sportivi (F.A.Q. n. 8).

Infine, sempre per contrarietà della fattispecie al dettato dell’art. 19, c. 2 lettera b) del Regolamento Agenti CONI, si è esclusa la possibilità di esercitare l’attività di agente sportivo per il tramite di una società interamente posseduta da una fiduciaria, nonostante l’ipotesi in cui la maggioranza del capitale sociale di quest’ultima sia detenuta da un agente persona fisica iscritta al Registro (F.A.Q. n. 18).

TIROCINIO E CORSO DI FORMAZIONE. Chiarimenti interessanti attengono anche alle attività formative (corso o tirocinio) il cui preventivo svolgimento è condizione necessaria per la valida iscrizione alla prova d’esame CONI.

In particolare, su un piano sostanziale, occorre sottolineare che tanto il tirocinio, quanto il corso formativo (da scegliersi necessariamente tra quelli accreditati dal CONI) dovranno essere interamente completati entro il termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione alla prova (F.A.Q. n. 19).

Da un punto di vista meramente formale, invece, per ciò che riguarda specificatamente l’attestazione di avvenuto tirocinio, è necessario allegare alla stessa copia del documento di identità dell’Agente sportivo presso cui il praticantato è stato svolto (F.A.Q. n. 24).

“VECCHI” AGENTI. Fermo restando il diritto degli agenti abilitatisi presso una Federazione prima dell’aprile 2015 ad iscriversi negli odierni Registri sportivi senza dover nuovamente superare le prove abilitative, con la risposta alla F.A.Q. n. 11 si è chiarito che, laddove tali soggetti volessero operare anche nell’ambito di una diversa Federazione professionistica, costoro saranno tenuti a sostenere unicamente la relativa prova speciale (senza, perciò, dover preliminarmente affrontare anche la prova CONI di parte generale).

 RIMBORSI. Per quanto concerne le somme versate dal candidato a titolo di “diritti di segreteria” per partecipare alla prova d’esame di parte generale, il CONI ha precisato che le stesse verranno rimborsate al richiedente nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga completata o inoltrata (F.A.Q. n. 12) oppure, se inviata, venga rinunciata entro la scadenza del relativo termine (F.A.Q. n. 13) ovvero, ancora, qualora venga rigettata (F.A.Q. n. 15). In tutte le altre ipotesi, compresa quella della rinuncia successiva alla chiusura delle iscrizioni (F.A.Q. n. 14), tali importi – al contrario – non verranno restituiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore e ilprocuratoresportivo.it come fonte.

Circa l'Autore

Avatar
Avv. Guido Gallovich
Avatar Di Avv. Guido Gallovich
error: Content is protected !!