L’illusione del professionismo femminile: la reale portata dell’emendamento “Nannicini”

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L’emendamento alla Legge di Bilancio 2020 in tema di agevolazioni contributive per le atlete professioniste ha suscitato nell’opinione pubblica grande interesse, portando alcuni a sostenere, addirittura, l’introduzione di un pieno riconoscimento del professionismo femminile.

Per comprenderne la reale portata, però, occorre considerare il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo (ossia l’insieme delle normative di settore dettate dal CONI e dalle singole Federazioni), il quale si caratterizza per una posizione di autonomia del secondo rispetto al primo.

In altri termini, il Legislatore sportivo rimane libero di disciplinare in toto la propria materia, salvo il potere dello Stato di intervenire a regolare situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo ritenute rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica.

Su tali presupposti, il Legislatore statale si è premurato di introdurre e normare, sul piano sostanziale, il lavoro professionistico sportivo (attraverso la nota legge n. 91 del 1981), riservandosi, evidentemente, anche la potestà di dettare, al riguardo, specifiche norme fiscali e previdenziali.

La scelta però di sottoporre o meno i propri tesserati alla disciplina del professionismo sportivo è lasciata alle discrezionalità delle singole Federazioni. Per ragioni di opportunità e sostenibilità finanziaria sono state pochissime le Federazioni che, nel tempo, hanno deciso di sottoporre i propri tesserati a tale regime. Ad oggi, infatti, il lavoro professionistico sportivo è riconosciuto solo dalle Federazioni di calcio, pallacanestro, ciclismo e golf e, comunque, con riguardo ad una ristretta categoria di atleti.

In ambito FIGC, ad esempio, la possibilità di stipulare un contratto di lavoro professionistico è riservata esclusivamente ai tesserati di sesso maschile con le prime squadre di club che militano nei campionati di serie A, B e C del calcio a undici. Per ogni diverso calciatore è esclusa l’applicabilità della predetta legge 91/1981.

Per quanto attiene, in particolare, alle calciatrici di Serie A e B l’ordinamento federale calcistico – pur prevedendo la corresponsione alle stesse di indennità economiche (fino a complessivi 30.658 € annui, di cui 10.000 € completamente esentasse) – esclude espressamente la riconducibilità (anche) di tali atlete nel novero del professionismo sportivo.

Ciò chiarito, la novella introdotta dall’ultima Legge di bilancio non rappresenta un sostanziale mutamento della situazione di fatto, dal momento che non stabilisce alcun obbligo per le Federazioni di prevedere o estendere la disciplina del lavoro professionistico sportivo a tutte (o anche solo ad alcune) atlete.

Al contrario, la norma statale in analisi – contemplando unicamente uno sgravio contributivo triennale del 100% fino ad un massimo di 8.000 € annuali – si limita ad incentivare le Federazioni ad introdurre tale regime anche per le tesserate. Ne consegue che il riconoscimento dello status di professionista a queste ultime continuerà inevitabilmente a dipendere da una specifica previsione normativa endofederale, la cui emanazione è tuttavia rimessa all’assoluta discrezionalità di ciascun Legislatore sportivo.

In ragione di ciò, se si considera che la grande maggioranza delle Federazioni sportive non ha, fin ad ora, voluto introdurre il professionismo nemmeno per il settore maschile, è ben possibile che continui ad astenersi dal farlo anche con riguardo all’ambito femminile.

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