L’attesa riforma del 2018: come cambia la professione del Procuratore Sportivo

L

È ormai noto a tutti gli addetti ai lavori (e non solo) che il 2018 dovrebbe essere un anno di profondo cambiamento per la categoria dei Procuratori Sportivi.

Attraverso l’inserimento del comma 373 all’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, il Legislatore ha, infatti, deciso di (ri)modificare in modo sostanziale l’esercizio della professione in questione.

Al fine di analizzare, soprattutto in chiave pratica, la portata della menzionata norma si è deciso di muovere dal dettato letterale della stessa, inserendo al suo interno apposite note numeriche che richiameranno di volta in volta ai successivi approfondimenti.

 

Art. 1, comma 373 – L. 205/2017

E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi (1), al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro (2), il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica (3).

Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio (4), in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 (5).

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge (6).  

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo (7).

 

(1) Un primo rilievo da evidenziare attiene al fatto che il Legislatore ha inteso sopprimere qualsivoglia distinzione tra le diverse discipline sportive individuando un’unica figura di Procuratore sportivo qualificato – a seguito dell’abilitazione e della conseguente iscrizione nel Registro nazionale – ad operare trasversalmente nell’ambito del professionismo sportivo di tutte le Federazioni (non solo, quindi, di quella calcistica).

È proprio in ragione di ciò che detto Registro sarà tenuto dal CONI (quale Ente confederativo di tutte le Federazioni sportive nazionali riconosciute e delle relative discipline sportive associate) e non più, ad esempio, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Sul piano prettamente pratico, una tale innovazione ha il pregio di riconoscere e regolamentare (tanto in termini di diritti, quanto di incompatibilità, obblighi e doveri) l’attività del Procuratore svolta anche in ambiti diversi da quello calcistico, i quali risultavano ad oggi del tutto scoperti e, per tali ragioni, rimessi unicamente alla più generica disciplina del codice civile.

 

(2) Il costo di iscrizione annuale al Registro nazionale viene fissato in Euro 250 (a fronte degli attuali Euro 500 previsti dal vigente Regolamento FIGC). Il dettato letterale della norma sembrerebbe, poi, condurre al definitivo superamento della poco chiara dicotomia tra registrazione “occasionale” e “non occasionale” individuata ai sensi della normativa calcistica del 2015 (Art. 4.1).

 

(3) Per ciò che attiene all’ambito operativo riconosciuto al “nuovo” Procuratore, costui potrà rendere i propri servizi in sede di stipula di un contratto di prestazione sportiva professionistica, di cessione di tale contratto (ossia, in gergo più comune, di trasferimento dell’atleta), nonché di tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica (intendendosi, presumibilmente, per il tramite di una società professionistica).

Tenuto conto che la precisata attività potrà essere resa unicamente con riguardo a soggetti (atleti e società) professionisti e, come detto, all’interno di tutte le discipline sportive contemplate dal CONI, un breve approfondimento merita l’ultima fattispecie prevista (tesseramento).

In attesa di vedere come il CONI intenderà recepire tale disposizione programmatica, l’espressa indicazione di un servizio reso dal Procuratore in occasione di un tesseramento in termini distinti ed autonomi da quello svolto nell’ambito di una stipulazione di un contratto di lavoro, potrebbe far presumere l’augurabile reintroduzione (e qui il riferimento è ad una fattispecie tipicamente calcistica) del diritto del medesimo a conseguire un compenso anche in sede di tesseramento di un “giovane di serie” da parte di una società professionistica (oggi negato ai sensi dell’art. 6.4, Reg. FIGC).

Per ciò che infine concerne la forma richiesta per l’instaurazione del rapporto professionale Procuratore/cliente, l’unico cenno fatto dalla norma in esame attiene alla necessità che il relativo contratto venga, ovviamente, concluso per iscritto. Nulla viene detto in merito ad eventuali obblighi (e oneri economici) di deposito.

 

(4) Venendo alle condizioni soggettive richieste per l’iscrizione al Registro, occorre innanzitutto sottolineare che il criterio della residenza oggi previsto, in ambito FIGC, dall’art. 4.2 del relativo Regolamento viene superato in favore di quello della cittadinanza. Potranno quindi iscriversi al predetto Registro i soggetti aventi la nazionalità italiana o di altro paese dell’Unione Europea in possesso dei relativi diritti civili.

Anche per ciò che concerne i c.d. requisiti di “onorabilità” si registra qualche sostanziale modifica. Rispetto alla vigente normativa calcistica (che esclude la registrazione a soggetti che hanno riportato condanne per reati non colposi il cui massimo edittale di pena previsto è superiore a 5 anni), la norma in esame – in termini più stringenti – fissa lo sbarramento all’iscrizione nell’aver subito sentenze di condanna per reati non colposi senza tuttavia considerare, a tal fine, alcun massimo edittale previsto dalla norma penale. Dall’altro lato, però, in maggior armonia con i principi costituzionali, la portata preclusiva dell’intervenuta condanna viene, diversamente dal passato, limitata nel tempo all’ultimo quinquennio.

 

(5) Per quanto riguarda, invece, i requisiti “professionali” richiesti per l’iscrizione al nuovo Registro, viene reintrodotto – in linea con la disciplina antecedente l’aprile del 2015 – il duplice obbligo di essere in possesso di almeno un diploma di scuola superiore e, soprattutto, di aver superato un apposito esame di abilitazione.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, deve sottolinearsi che la norma dispensa da tale onere solamente i soggetti che, essendosi iscritti all’allora albo agenti prima dell’aprile 2015, avevano già superato la prova secondo la vecchia disciplina. Ne consegue che l’eventuale iscrizione all’odierno elenco avvenuta per la prima volta solo successivamente al primo aprile 2015 (e quindi senza superamento di alcuna prova abilitativa) non dispensa gli attuali iscritti dal sostenere detto esame per continuare ad esercitare l’attività di Procuratore sportivo.

 

(6) Nel sancire la nullità di incarichi conferiti da atleti e società a soggetti non iscritti al Registro, la disposizione in esame fa, tuttavia, salve le competenze professionali riconosciute per legge. Il riferimento è in termini evidenti e, con ogni probabilità, esclusivi alla categoria degli avvocati regolarmente iscritti ad un ordine forense. Tale questione è degna di nota.

Per la prima volta, infatti, una norma statale (e non soltanto sportiva, cfr. art. 5 Regolamento Agenti FIGC 2011) sembrerebbe riconoscere espressamente il diritto dell’avvocato di esercitare liberamente anche l’attività di Procuratore sportivo senza bisogno di iscrizione al relativo Registro, con ciò consentendo di superare, almeno in parte, il contrasto creatosi sul punto tra la posizione del CNF e quella della Corte di Cassazione (per approfondire la questione cliccare qui).

Rimarrà da verificare – sperando che i redattori del futuro Regolamento si pongano tale problema – se l’esonero previsto in capo agli avvocati riguarderà unicamente l’iscrizione al Registro o si estenderà a tutti gli ulteriori adempimenti/limiti eventualmente imposti al Procuratore iscritto (ad esempio in tema di durata del mandato e di obbligatorietà del deposito del contratto sottoscritto con il cliente).

 

(7) In vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il comma 373 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2018 suddivide le competenze tra Presidenza del Consiglio e CONI.

Al primo organismo è affidato il compito di determinare tutti gli aspetti connessi all’esame di abilitazione ed alla tenuta del Registro unitamente a quelli concernenti la fissazione dei parametri per la determinazione dei compensi (formulazione che pare essere mutuata dalle previsioni in ambito forense). A quest’ultimo riguardo, la speranza è che il Governo – quale organo certamente dotato di maggiore sensibilità giuridiche rispetto al Legislatore sportivo – non intenda concretizzare alcune suggestioni espresse dai vertici della FIFA in tema di imposizione di un tetto massimo al compenso dei Procuratori, le quali paiono peraltro essere, ad umile parere di chi scrive, di dubbia costituzionalità.

Al CONI, dall’altro lato, è demandato il compito di individuare i casi di incompatibilità ed il conseguente regime sanzionatorio.

Nulla, invece, viene detto con riguardo agli eventuali altri aspetti negoziali e latamente deontologici del rapporto Procuratore/cliente (né su chi sia il soggetto proposto alla relativa elaborazione) quali, a titolo esemplificativo, durata e limiti del mandato, obblighi di deposito, casi di revoca e, soprattutto, conflitto di interessi.

 

In conclusione del presente approfondimento, non possono sottacersi le speranze che tutti gli interessati nutrono nei riguardi della futura normativa.

Da un lato, l’augurio è che le tempistiche di entrata in vigore della nuova disciplina (volta a ridare un maggior grado di professionalità e competenza alla categoria) non siano eterne, circostanza non proprio scontata se si considera che nella sua emanazione è coinvolto un organismo – la Presidenza del Consiglio – che ha in agenda priorità certamente ben più urgenti.

Dall’altro lato, l’auspicio è che la redazione della nuova norma risulti meno superficiale e sbrigativa di quanto si è rivelata la stesura di quella attualmente vigente in ambito calcistico (la quale rappresenta una mera traduzione di un Regolamento, quello FIFA, concepito con l’esclusivo intento di essere una norma di carattere programmatico a “contenuto minimo”. Per far ciò sarà indispensabile convogliare al tavolo del Legislatore anche soggetti che svolgono quotidianamente la professione, i quali sono gli unici consapevoli delle gravi lacune che presenta oggi il sistema.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore e ilprocuratoresportivo.it come fonte.

 

Circa l'Autore

Avatar
Avv. Guido Gallovich
error: Content is protected !!