Il Registro Agenti Provvisorio FIGC: l’esercizio dell’ attività senza esame fino al 31 dicembre 2019

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Con il CU n. 33/A del 23 luglio 2019, la FIGC ha istituito il proprio Registro Federale Provvisorio, in forza del quale – in deroga alle previsioni introdotte con la nota riforma 2018/2019 – si consente agli Agenti che non hanno superato le recenti prove abilitative di continuare ad esercitare la professione sino al 31 dicembre 2019.

La struttura della normativa riflette, pressoché interamente, quella del Regolamento Agenti FIGC “ordinario”. Gli aspetti innovativi sono limitati e concernono prevalentemente l’ambito soggettivo.

Ammessi all’iscrizione risultano essere unicamente coloro che avevano conseguito l’abilitazione secondo la vigenza del Regolamento del 2015 e, di conseguenza, che si erano già registrati nel relativo elenco tra il 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017 (termine oltre il quale non si sono più consentiti nuovi accessi).

I requisiti individuali per accedere al Registro in commento sono gli stessi elencati dall’art. 4 del Regolamento Agenti CONI ad eccezione, evidentemente, del superamento degli esami di abilitazione, nonché del possesso del titolo di un diploma di istruzione di secondo grado (non richiesto dalla precedente normativa di settore).

In linea con la recente riforma, si impone – per coloro che svolgono la professione per il tramite di una persona giuridica – l’iscrizione anche della medesima. Va evidenziato che la stessa dovrà soddisfare le condizioni stabilite dalla nuova normativa CONI e, pertanto: a) la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale dovrà essere detenuta esclusivamente  da soci che siano Agenti temporanei abilitati; b) la legale rappresentanza ed i poteri di gestione dovranno essere attribuiti ad un Agente Temporaneo abilitato; c) i soggetti non abilitati allo svolgimento dell’attività di Agente Sportivo, anche temporaneo, legati a qualunque titolo con la persona giuridica, potranno svolgere esclusivamente funzioni di carattere amministrativo.

In conclusione, è di massima rilevanza sottolineare che tutti i nuovi incarichi conferiti all’Agente Temporaneo non potranno avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2019 (e non potranno essere tacitamente rinnovati).

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