La particolare situazione dei calciatori dilettanti tesserati con club promossi in Serie C

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È a tutti noto che l’accesso alla Serie C spetta di diritto ai soli club che al termine della stagione sportiva si sono posizionati al primo posto delle classifiche dei nove gironi in cui è territorialmente organizzato il campionato italiano di serie D.

Meno conosciuta, invece, è la conseguente disciplina che regola il tesseramento del calciatore appartenente a dette società.

La situazione più semplice ed immediata riguarda i “giovani dilettanti” che – dall’accesso del proprio club al professionismo – mutano automaticamente il proprio status in “giovani di serie” con conseguente arretramento della scadenza del vincolo sportivo in essere dai 25 ai 19 anni d’età.

Più complessa risulta invece la fattispecie concernente i calciatori “non professionisti” (ossia i tesserati per club dilettantistici che hanno già compiuto il diciottesimo anno d’età).

Al riguardo, l’art. 116 NOIF dispone che “Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio”.

Dalla mera lettura della norma è quindi possibile ricavare un duplice principio. Da un lato, viene riconosciuto al club professionista un vero e proprio diritto potestativo (c.d. opzione) di sottoporre al calciatore un contratto di prestazione sportiva professionistica, mentre, dall’altro lato, viene fissato il momento per esercitare tale facoltà nel periodo compreso tra l’1 ed il 10 luglio, con conseguente proroga del tesseramento dell’atleta – in ogni caso – fino a detta ultima data.

Soffermandoci preliminarmente su questo secondo aspetto, una prima evidente conseguenza di tale impostazione riguarda, pertanto, la portata derogativa della disposizione in analisi rispetto al contenuto degli articoli 108 e 32 bis NOIF in forza dei quali è, altrimenti, consentito al giocatore di svincolarsi automaticamente dal club dilettantistico di appartenenze il 30 giugno.

Venendo, invece, alla prima e più rilevante questione (il diritto del club di concludere un contratto professionistico con il proprio atleta) non residuano dubbi sul fatto che tale prerogativa, come già accennato, rappresenti un diritto potestativo della società in relazione al quale il calciatore si trova in una situazione di soggezione.

In altri termini, è riconosciuta alla società la possibilità di instaurare con il proprio calciatore la relazione contrattuale su iniziativa unilaterale senza, cioè, la necessità che il calciatore esprima a tal fine il proprio consenso. Ne deriva che quest’ultimo rimarrà negozialmente vincolato al club, sulla base dell’accordo offertogli, a prescindere da qualsivoglia propria volontà.

Giova precisare – stante il richiamo fatto dall’art. 116 NOIF all’art. 28, comma 3 NOIF – che tale diritto può essere esercitato dal club solo con riguardo a calciatori che hanno compiuto il diciannovesimo anno d’età l’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva di riferimento.

Ciò chiarito, la norma, tuttavia, altro non dice con riguardo alla durata di tale accordo, alle modalità di stipulazione dello stesso, nonché circa la misura del compenso da garantirsi al calciatore.

Al fine di rispondere a tali interrogativi, a parere di chi scrive, sembra doversi analizzare, in chiave analogica, la sovrapponibile fattispecie riguardante, anche il quel caso, il diritto di un club già professionistico di sottoporre unilateralmente al proprio calciatore – ai sensi dell’art. 33, comma 2 NOIF – il primo contratto di prestazione sportiva al termine della stagione che ha inizio nell’anno in cui l’atleta compie 19 anni (ossia nel momento in cui cessa la sua qualifica di “giovane di serie”).

In questa ipotesi, sebbene l’atleta sia già maggiorenne, la citata norma fissa la durata massima di un contratto così concluso in soli tre anni.

Per ciò che invece attiene al compenso salariale da garantire all’atleta, nel silenzio della legge, non può che inevitabilmente concludersi che l’unico limite posto alla discrezionalità del club sia rappresentato dai minimi federali previsti dagli accordi collettivi in misura diversa a seconda della categoria di appartenenza della società e dell’età del giocatore.

Venendo, infine, alle modalità di stipulazione dell’accordo in parola, occorre sottolineare che l’offerta del medesimo si sostanzia nel tempestivo inoltro (provato dal timbro postale di spedizione) – a mezzo di due lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (una indirizzata al calciatore ed un’altra trasmessa in duplice copia alla Lega di serie C con allegato il talloncino della missiva trasmessa all’atleta) – di una comunicazione recante espresso invito al giocatore a presentarsi presso la sede sociale per la sottoscrizione del contratto economico predisposto dal club.

In conseguenza dell’instaurazione, nei suesposti termini, di un tale rapporto sportivo, il calciatore, pertanto, non potrà autonomamente tesserarsi per qualsivoglia altro club con la conseguenza che l’eventuale inosservanza di questo divieto – oltre che impedire il perfezionamento del diverso tesseramento – esporrebbe lo stesso alle sanzioni disciplinari all’uopo previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Non può, tuttavia, sottacersi che la portata imperativa dell’art.116 NOIF si mantiene tale solo entro i confini nazionali.

Sulla scorta di alcune pronunce rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (quale logico corollario del principio di libera circolazione affermato, per la prima volta in ambito calcistico, nella nota sentenza Bosman), con cui la medesima ha sancito l’illegittimità di un tale diritto di opzione in favore del club per contrasto con l’art. 45 del TFUE (su tutte la sentenza Bernard), la FIFA non ha inteso riconoscere, in ambito internazionale, l’operatività del disposto dell’art. 116 NOIF (e, quindi, anche dell’art. 33, comma 2 NOIF).

Da ciò ne consegue che il calciatore nei cui confronti opererebbero le previsioni stabilite dall’art. 116 NOIF non soggiace a detto limite se si tessera con club straniero, fatta salva la possibilità della FIGC di comminargli comunque una sanzione sportiva (da scontarsi, tuttavia, solo in Italia).

All’eventuale mancato rilascio del certificato di trasferimento internazionale (c.d. transfer) in favore del club estero da parte della Federazione italiana, la FIFA, infatti, sopperisce concedendolo essa stessa d’imperio.

Esaurita la trattazione dell’ipotesi in cui la società neopromossa in C intenda sottoporre al proprio atleta il contratto professionistico, è opportuno soffermarsi, in termini peraltro critici, anche sulla fattispecie opposta, dal momento che anche questa presenta alcune peculiarità da considerarsi, in senso lato, come “limitanti” la libertà del calciatore.

Ci si riferisce al caso in cui quest’ultimo – pur “non confermato” dalla precedente società all’esito della promozione – si tesseri successivamente per un diverso club professionistico.

In particolare, se ciò avviene prima del successivo 30 settembre ed il contratto professionistico sottoscritto dal giocatore è il primo della sua carriera, infatti, la precedente società mantiene il diritto alla corresponsione, da parte del successivo club, del premio di addestramento e formazione tecnica stabilito dall’art. 99, comma 4 NOIF.

In considerazione dell’ammontare di tale somma premiale – il cui importo, nella più ragionevole ipotesi in cui l’atleta si legasse ad un diverso club di serie C, è fissato in Euro 26.000 (per arrivare fino a 93.000 Euro in caso di approdo in Serie A) – è di immediata evidenza che anche tale previsione si risolve in una stringente compressione della libertà di autodeterminazione del calciatore.

Tralasciando le considerazioni in tema di opportunità di una norma che garantisce un qualche premio ad un club che ha mostrato disinteresse verso un proprio tesserato, il problema si pone su un piano di fatto più che di diritto.

All’atto pratico, infatti, è alquanto improbabile che un club di terza divisione si renda disponibile a corrispondere il citato di importo di 26.000 Euro per un giocatore proveniente dalla categoria inferiore; e ciò, a maggior ragione, se si considera che, a partire dal primo ottobre, può ottenerne il tesseramento a costo zero.

Da tali premesse ne deriva che, con ogni probabilità, per approdare per la prima volta nel professionismo, l’atleta che la stagione precedente ha conquistato detto traguardo sul campo si trova – nella migliore delle ipotesi – costretto a scontare un periodo di pausa agonistica forzata.

Proprio per evitare un tale inconveniente, è quindi consigliabile che il calciatore, una volta accertatosi della mancata riconferma da parte del club neo-promosso, si premuri di conseguire dallo stesso perlomeno un documento recante l’espressa rinuncia a detto premio ex art. 99, comma 4 NOIF.

In conclusione, è doveroso sottolineare che le normative esposte concernono esclusivamente i calciatori che appartengono a club che approdano al professionismo in conseguenza della vittoria del campionato di Serie D “sul campo” ma non anche a quelle che conseguono il titolo per l’iscrizione in Serie C a fronte di un successivo ripescaggio.

Con riguardo alle società che beneficiano di tale ultimo istituto, infatti, la disciplina riguardante il decorso stagionale ed i relativi tesseramenti si mantiene identica a quella di qualsiasi altro club militante in Serie D.

 

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