Stretta sulla domiciliazione degli agenti

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L’11.2.2022 – a distanza di dieci giorni dalla pubblicazione dell’ultima versione della normativa Figc sugli agenti sportivi, chiamata a conformare la disciplina dettata in ambito federale alle previsioni sancite, in materia, dal Coni – quest’ultimo ha, a sua volta, emanato un proprio nuovo Regolamento agenti (l’ennesimo dall’introduzione della riforma del 2018), già precedentemente deliberato dalla propria Giunta Nazionale con provvedimento del 18.11.2021.

L’intervento senza dubbio più rilevante concerne la riforma della domiciliazione, ossia di quel particolare istituto previsto – a fronte dell’introduzione di un esame abilitativo per l’esercizio della professione in ambito interno – per consentire agli agenti iscritti in federazioni estere di operare in Italia.

La modifica è chiaramente finalizzata a perseguire detto scopo con maggior grado di “effettività”, tenuto conto che, ad oggi, la maggior parte dei domiciliati iscritti negli elenchi italiani sono concittadini residenti in Italia che beneficiano di tale status usufruendo della possibilità di conseguire il titolo di agenti, pressoché liberamente, all’estero. Al netto di rarissime eccezioni, infatti, in quasi tutte le federazioni straniere l’abilitazione non prevede, attualmente, il superamento di prove abilitative, venendo concessa dietro presentazione di autodichiarazioni attestanti il solo possesso di requisiti di onorabilità derivanti dall’assenza di condanne penali (oltre che dietro il pagamento di una quota annuale).

Su tali presupposti, il rinnovato art. 23 del Regolamento in analisi prevede che “Può assumere la qualifica di agente sportivo domiciliato e ottenere l’iscrizione nel relativo elenco il soggetto che, contestualmente: (i) sia residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano); (ii) sia abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulta regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione internazionale di riferimento; (iii) nel corso dell’ultimo anno, abbia ricevuto e effettivamente eseguito almeno due mandati”.

Si introduce pertanto, da un lato, uno stringente presupposto di natura geografica (residenza da almeno un anno nel medesimo paese straniero in cui ha sede la federazione sportiva di appartenenza) e, dall’altro lato, un altrettanto limitante requisito di carattere operativo, garantendosi la domiciliazione solamente a coloro in grado di dimostrare, sempre nell’anno antecedente, l’effettivo svolgimento dell’attività (non si comprende se necessariamente in seno alla propria federazione “di riferimento” o anche in qualsiasi altra).

Venendo ai profili applicativi della riforma, occorre poi osservare che, al successivo art. 26, c. 2 (sostanzialmente le disposizioni transitorie), si stabilisce – in modo non chiaro, in quanto apparentemente “asincrono” (perlomeno per gli attuali domiciliati già iscritti per il 2022) – che “Le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione di cui al presente Regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande presentate a far data dall’entrata in vigore di esso, nonché per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21”.

Il riferimento alla (già conclusa) annualità 2021 parrebbe infatti potersi ricondurre, ad un primo approccio, ad un mancato “aggiornamento” della disposizione in sede di pubblicazione del nuovo Regolamento, circostanza avvenuta tre mesi dopo la sua deliberazione (novembre 2021) e dopo che – nel mentre – si è comunque concessa l’iscrizione all’elenco domiciliati per l’anno in corso secondo la normativa previgente.

È pur vero, però, che – nel comunicare l’avvenuta iscrizione del domiciliato per il 2022 – la Commissione Coni ha precisato (benché solo in sede di approvazione della relativa domanda e, pertanto, dopo che gli interessati avevano già legittimamente evaso la procedura e versato i connessi oneri economici) che la stessa era da intendersi con riserva, in attesa delle determinazioni dell’Autorità di vigilanza sulle modifiche apportate dalla Giunta Nazionale.

In virtù di ciò, non è quindi possibile escludere un’immediata applicazione del nuovo regime anche per gli odierni domiciliati. All’atto pratico, tuttavia, pare potersi sostenere che l’esclusione di questi ultimi possa comunque determinarsi solo a fronte di un espresso ed individuale provvedimento di cancellazione.

Un ultimo e rilevantissimo problema concerne l’assenza di qualsivoglia previsione circa la sorte dei mandati nel frattempo depositati dagli attuali domiciliati “non più domiciliabili”. In particolare, nel silenzio della norma, non è dato sapere se i medesimi possano continuare ad essere eseguiti perlomeno fino alla scadenza originariamente prevista (beneficio fino ad oggi sempre riconosciuto ogniqualvolta si è intervenuto restringendo l’ambito soggettivo o oggettivo della professione).

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Avv. Guido Gallovich
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