Il 16 ottobre scorso si è svolta presso il CONI la seconda sessione annuale della parte generale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Agente Sportivo, l’ultima nella quale ai candidati era concesso accedere senza aver preventivamente svolto un periodo di praticantato o un corso di formazione.
A partire dal 2020, infatti, ai sensi della lettera j) del primo comma dell’art. 13 del Regolamento Agenti CONI, coloro che intenderanno iscriversi alla prova dovranno, necessariamente, aver prima svolto un tirocinio di almeno sei mesi – con mansioni operative – presso un agente sportivo che dimostri il conferimento di almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima Federazione sportiva.
Al riguardo, ci si pone il problema se, ai fini dell’effettività dell’esercizio della professione da parte del Procuratore “dominus”, la norma richieda il deposito di cinque distinti mandati ogni anno per tre anni, ovvero – come parrebbe più ragionevole – sia sufficiente che nel triennio previsto il professionista mantenga in essere almeno cinque relazioni negoziali pur anche con i medesimi clienti ed in forza dei medesimi contratti.
In alternativa al praticantato, è consentita all’aspirante Agente la frequenza di un corso di formazione che preveda nel programma l’approfondimento dei contenuti normativi oggetto dell’esame, i quali sono riconducibili in tre macro aree relative al diritto dello sport, al diritto civile ed a quello amministrativo.
L’organizzazione di tali corsi è stata oggetto di recente disciplina da parte del CONI.
In aggiunta a quest’ultimo, che propone un apposito corso mediante la propria Scuola dello Sport, si è consentita l’erogazione di tali attività formative anche a soggetti privati. I requisiti a tal fine richiesti sono, tuttavia, alquanto stringenti.
Possono infatti richiedere l’accreditamento, gli enti che prevedano espressamente nel proprio scopo statutario l’attività di formazione e che dimostrino – oltre che di disporre di luoghi e docenti adeguati – di aver realizzato, nel corso del triennio precedente rispetto alla data di presentazione della richiesta, almeno tre iniziative formative (ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore) nell’ambito di almeno una delle tematiche oggetto della prova.
Il programma dell’iniziativa dovrà riguardare la trattazione di tutti gli argomenti inseriti nel bando d’esame oltre a prevedere lo svolgimento di specifiche simulazioni d’esame.
La durata minima, stabilita ai sensi dell’art. 15 del Regolamento CONI, dovrà essere di complessive 80 ore e, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, si dovrà prevedere una frequenza obbligatoria pari ad almeno l’80% dell’intera durata del corso.
Importante evidenziare che la domanda di accreditamento dovrà pervenire al CONI almeno 60 giorni prima della data prevista per l’inizio del corso.
Se alle novità che precedono si aggiunge la cessazione – al 31 dicembre 2019 – del regime di “proroga” all’esercizio dell’attività di Agente sportivo concesso ai soggetti abilitati secondo la disciplina in vigore tra il 2015 ed il 2018 (ossia senza superamento di una prova abilitativa), si può concludere che, con il prossimo anno, la riforma alla professione in questione, introdotta con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), dovrà ritenersi completata.
A partire dal 2020, dunque, per poter svolgere l’attività di Agente sportivo, gli interessati – a meno che non si fossero già abilitati con le procedure ante aprile 2015 – saranno necessariamente tenuti, in primo luogo, allo svolgimento di un corso formativo o di un tirocinio operativo, successivamente, al superamento di un doppio esame (uno di parte generale presso il CONI ed uno di parte speciale presso al singola Federazione professionistica di interesse) e, infine, alla conseguente iscrizione ad un duplice Registro nazionale e federale da rinnovarsi annualmente.
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