Nuove modifiche (interpretative) al Premio di Preparazione FIGC

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Con la decisione n. 86/2019, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto a fare chiarezza su una importante questione interpretativa legata alle regole di funzionamento del c.d. “premio di preparazione”, istituto fondamentale, in seno alla Federcalcio, per la remunerazione della valorizzazione sportiva garantita dai club ai giovani calciatori.

È opportuno ricordare che la premialità in questione matura, infatti, nel momento in cui l’atleta contrae per la prima volta il vincolo pluriennale con una società, la quale, a fronte di tale circostanza, è tenuta a versare un predeterminato importo – calcolato moltiplicando ad un parametro base annualmente stabilito dalla FIGC un coefficiente individuato in ragione della propria categoria di appartenenza – ai club che hanno formato, in forza di un vincolo solo annuale, il giocatore nel precedente periodo.

In particolare, con la riforma dell’art. 96 NOIF introdotta dal Consiglio Federale FIGC del 30 maggio scorso, si è previsto che tale indennità economica spetti alle ultime tre società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero premio.

Ciò chiarito, il problema affrontato dalla pronuncia in commento attiene all’ipotesi in cui la società che contrae con l’atleta il primo tesseramento pluriennale (e che, per tale motivo, è tenuta a corrispondere il premio di preparazione) sia già stata titolare di un vincolo annuale con lo stesso nel precedente periodo contemplato dal citato art. 96 per l’individuazione dei relativi club beneficiari.

In passato, si era affermato il principio secondo cui tali tesseramenti pregressi non rilevassero ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio in questione. Su tali presupposti, quest’ultimo andava quindi corrisposto comunque per intero, dal momento che l’eventuale quota di spettanza del club debitore si consolidava in capo ad una diversa società.

Il Collegio di Garanzia del CONI – statuendo che “l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società” – ribalta tale orientamento.

In ragione di ciò, il club che, nella fattispecie, è chiamato a versare il premio di preparazione avrà, quindi, diritto di detrarre e trattenere dal suo complessivo ammontare la porzione relativa al periodo di riferimento del proprio precedente tesseramento annuale.

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