L’introduzione degli accordi economici pluriennali in Serie D

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Con il C.U. n. 81 del 27 giugno 2018 la FIGC, tra le numerose modifiche apportate alle NOIF, ha riformato in modo estremamente significativo il relativo art. 94 ter, innalzando – per ciò che riguarda i calciatori tesserati con società militanti nel campionato di Serie D – il massimale degli importi a costoro erogabili annualmente, nonché, soprattutto, introducendo la possibilità per questi ultimi di sottoscrivere con il club di appartenenza accordi economici di durata pluriennale.

La modifica necessita di essere analizzata, oltre che su un piano strettamente giuridico, anche in relazione alle conseguenti ricadute pratiche.

Per quanto attiene al primo aspetto, è sufficiente segnalare che – nell’ipotesi (pressoché totalitaria) in cui società e calciatore intendano accordarsi per la corresponsione delle voci di indennità, rimborsi e premi sulla base di una somma lorda annuale forfettaria – l’importo massimo della stessa è stato elevato dai precedenti 28.158 Euro a 30.658 Euro (sempre da corrispondersi in 10 rate di pari entità). Conseguentemente, è stato accresciuto da 7.500 Euro a 10.000 Euro il limite entro il quale dette somme risultano esenti da qualsiasi imposizione fiscale.

Venendo invece alla seconda e, certamente, più rilevante questione, occorre evidenziare che, come anticipato, la novella ha reso possibile, con decorrenza dall’attuale stagione 2018/2019, la sottoscrizione da parte dell’atleta di accordi economici pluriennali fissando la relativa durata massima in 3 stagioni sportive (sempre entro un massimale economico pari a 30.658 Euro per ciascuna stagione).

Non solo. Ai sensi del comma 7 dell’articolo in commento, si è altresì prevista, in termini che paiono contraddittori con quanto precede, la possibilità che – in virtù dell’accordo pluriennale – la società, in aggiunta alle summenzionate somme, corrisponda al giocatore un’ulteriore indennità economica (anche in questo caso su basa annua e frazionata in dieci rate mensili) liberamente determinabile, ossia svincolata da qualsivoglia tetto massimo.

Pur continuandosi ad escludere la qualificazione dell’attività sportiva dilettantistica come prestazione lavorativa (tanto subordinata, quanto autonoma), le disposizioni di cui al citato comma 7 sembra, quindi, introducano la facoltà, nel triennio, di corrispondere in favore del calciatore “non professionista” somme di denaro potenzialmente illimitate.

Con riguardo ai profili di natura fiscale (disciplinati a norma dell’art. 67, comma 1, lett. m del TUIR), giova sottolineare che gli importi versati all’atleta beneficiano, come detto, di una totale esenzione fiscale fino al limite di 10.000 Euro annui. Per la parte eccedente fino a 35.658 Euro, invece, dovrà essere operata da parte del club, quale sostituto di imposta, una ritenuta alla fonte a titolo di acconto pari al 23% (oltre alle addizionali regionali e comunali).

Laddove gli importi superino anche i citati 35.658 Euro, per un verso, gli stessi saranno gravati di un ulteriore aliquota pari a quella prevista dallo scaglione fiscale di riferimento raggiunto dal giocatore (anche in conseguenza di altri redditi) e, per altro verso, sarà necessario per costui redigere la dichiarazione dei redditi.

Inutile ribadire che la validità degli accordi in questione è condizionata al relativo deposito presso il competente dipartimento interregionale della LND, il quale dovrà avvenire, ad opera del club, entro il 31 ottobre, nel caso di scritture sottoscritte precedentemente a tale data, oppure entro 30 giorni dalla firma in ipotesi accordi successivi.

È fatta salva la possibilità che a tale incombenza vi provveda anche il calciatore (entro il decorso di 15 giorni dalla scadenza del termine imposto al club).

Venendo, infine, agli ulteriori risvolti pratici della riforma in analisi, se si considera che la durata dell’accordo coincide con quella del tesseramento, deve, quindi, indubitabilmente concludersi per la possibilità, in capo alla società, di vincolare l’atleta per un massimo di tre anni anche nel caso in cui lo stesso abbia già compiuto 25 anni (ossia in deroga al dettato dell’art. 32 bis NOIF).

Più problematico è comprendere se tale principio possa operare all’opposto, ossia per consentire al dilettante non ancora venticinquenne di sottrarsi al vincolo pluriennale stabilito ai sensi dell’art. 32 NOIF esaurendo il legame con la stessa allo scadere dell’accordo economico.

In senso negativo potrebbe deporre il residuale richiamo alle norme regolamentari FIGC inserito all’art. 9 del modello standard da utilizzarsi per la formalizzazione del medesimo.

In ogni caso, un beneficio certo anche per tali atleti è, comunque, rintracciabile nell’opportunità concessa a costoro di poter prestabilire (e così cristallizzare) la propria posizione economica in un arco di tempo triennale. In assenza della tipologia di accordi in commento, infatti, il “non professionista” non ancora venticinquenne si trovava, al termine di ogni singola stagione sportiva, nella condizione di rimanere vincolato con la società di appartenenza pur in assenza di un accordo sulla componente economica.

In conclusione, occorre evidenziare che tali accordi cessano di avere efficacia in caso di trasferimento dell’atleta in via tanto definitiva, quanto temporanea (ed in questo secondo caso la differenza con il professionismo è evidente), nonché nell’ammissibile ipotesi di successiva sottoscrizione dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF.

Al contrario, laddove il club decidesse di inserire il calciatore nella “lista di svincolo” di cui all’art 107 NOIF durante la vigenza dell’accordo pluriennale, sarà a tal fine necessario ottenere il consenso della controparte.

 

 

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