Le “disposizioni transitorie” sugli Agenti sportivi in vigore da luglio a dicembre 2018. Il Registro provvisorio

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Anticipando l’emanazione di qualsivoglia disciplina della materia da parte del CONI, la FIGC – con il CU n. 80 del 26 giugno 2018 – ha rilasciato le disposizioni transitorie destinate a regolare, in termini sostanziali, lo svolgimento dell’attività di Procuratore sportivo, in ambito calcistico, per il periodo luglio-dicembre 2018 (per leggere il testo integrale clicca qui).

Una prima previsione degna di nota concerne l’istituzione, limitatamente al menzionato arco temporale, del Registro “provvisorio” degli Agenti sportivi, con conseguente abolizione del precedente Elenco individuato ai sensi del Regolamento del 2015 e contestuale congelamento di ogni nuova iscrizione.

A tale Registro, potranno, infatti, iscriversi – al fine di continuare ad esercitare, senza invalidante soluzione di continuità, la propria attività – tanto gli Agenti che hanno conseguito (previo superamento dell’esame all’epoca previsto) l’abilitazione secondo la disciplina in vigore fino al 31marzo 2015, quanto i Procuratori registratisi, beneficiando della c.d. “deregulation”, nel periodo 1° aprile 2015 – 19 aprile 2018.

In aggiunta a tali categorie, la FIGC si è premurata di consentire l’immediata iscrizione anche da parte di cittadini di altro stato membro UE autorizzati all’esercizio della professione in questione nell’ambito federale del paese di provenienza.

Con riguardo a tutti i predetti soggetti, gli unici requisiti richiesti per la valida iscrizione sono – ad eccezione del solo superamento del futuro esame abilitativo (come reintrodotto dal comma 373 dell’art. 1 dell’ultima Legge di bilancio) – quelli stabiliti dall’art. 2 del DPCM del 23 marzo 2018, ossia: il possesso della cittadinanza comunitaria, il pieno godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne penali per reati non colposi negli ultimi 5 anni, nonché il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria (o titolo equipollente).

Nel ribadire la possibilità per i soli Agenti abilitatisi ante riforma 2015 di iscriversi anche al successivo Registro “definitivo” senza dover nuovamente sostenere la prova di abilitazione, viene, tuttavia, riaffermato che detta facoltà non esime i relativi beneficiari dal possesso della nazionalità comunitaria. Ne consegue che, in forza di tale disposizione (resa, peraltro, in aderenza ad una discrezionalità politica di improbabile sindacabilità), Procuratori di cittadinanza extracomunitaria di lungo corso e comprovata qualificazione saranno definitivamente impossibilitati a registrarsi in seno alla FIGC.

Ulteriore profilo di criticità della norma in analisi attiene, infine, alla previsione secondo cui tutti i mandati conferiti agli Agenti depositati presso l’apposita Commissione fino al 31 dicembre 2018 cesseranno imperativamente di efficacia in tale data (a prescindere dalla relativa naturale scadenza) laddove il Procuratore non proceda con l’iscrizione al futuro Registro definitivo. Per quanto appaia indubitabile alla luce dei principi generali del diritto, la disposizione nulla dice sul diritto del Procuratore a conseguire i benefici di natura economica già acquisiti in forza di detti accordi ma non ancora esigibili, limitandosi, al contrario, a sottolineare l’ovvia circostanza per cui la caducazione dei rapporti Agente/cliente non inciderà sulla validità e l’efficacia dei contratti di prestazione sportiva negoziati dal primo per conto del secondo.

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