Procuratori, si ritorna al divieto di conflitto di interessi?

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All’interno del disegno di legge delega (C. 1603-ter) per la riforma del professionismo sportivo all’esame della II^ Commissione Giustizia, il relativo art. 5 reca precise disposizioni anche in materia di “rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”.

A norma del predetto articolo, infatti, si impone all’esecutivo “di esplicitare, nell’esercizio della delega, i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione” e, in particolare, di “regolare il conflitto di interessi in modo da garantire l’imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti e le società sportive”.

Una tale formulazione sembrerebbe rivelare l’intenzione del legislatore statale di reintrodurre, in capo al procuratore, il divieto di rendere i propri servizi, nell’ambito della medesima operazione, in favore tanto del calciatore quanto del club professionistico interessato al suo tesseramento (nonché, in ipotesi di trasferimento dell’atleta, anche dell’ulteriore società cedente), potendo così legittimamente maturare un autonomo compenso nei confronti di tutti predetti soggetti.

Al riguardo, occorre ricordare che la possibilità di agire in “conflitto di interessi” è stata riconosciuta all’agente soltanto a partire dalla novella dell’aprile 2015 ed è stata recentemente confermata anche alla luce delle ultime modifiche alla professione in commento introdotte dalla legge di bilancio 2018 e recepite dal nuovo Regolamento Coni sugli agenti sportivi (il quale ammette la c.d. “doppia rappresentanza” alla sola condizione che vi sia il consenso scritto di tutte le parti coinvolte).

Diversamente, durante la vigenza del precedente Regolamento Agenti FIGC (versione 2011) era espressamente vietato agli agenti non solo rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra società e calciatore e/o tra due società (art. 20, comma 2) ma, addirittura, di ricevere qualsivoglia incarico da un atleta – per un periodo di 12 mesi dalla data del suo tesseramento – laddove il procuratore, nella stipula del relativo contratto di lavoro e/o di trasferimento, avesse precedentemente curato gli interessi del club (art. 20, comma 3).

A supportare l’idea di una reintroduzione del “divieto di conflitto di interessi” potrebbe, peraltro, indirettamente deporre anche l’ulteriore prospettata necessità, sempre contenuta nel disegno di legge delega in analisi, di prevedere “specifiche disposizioni in materia fiscale” relativamente ai compensi percepiti dai procuratori.

Il ricordo va all’art. 51, comma 4 bis del TUIR (come introdotto dall’art.1, commi 160-162 della legge di stabilità 2014) attraverso il quale – qualificando il compenso versato dal club al procuratore nei termini del “fringe benefit” e quantificandone forfettariamente la relativa imposizione tributaria – si stabilì, per un brevissimo periodo (stante l’immediata abrogazione), che “ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative”.

Laddove, infatti, sulla scorta di una tale impostazione, si (ri)giungesse a considerare ex lege come “fringe benefit” (ossia come indiretta remunerazione dell’atleta lavoratore dipendente) ogni somma versata da un club ad un procuratore che contestualmente assiste anche un giocatore con esso tesserato, si finirebbe con l’escludere la possibilità stessa che tale agente possa ricevere – con riguardo ad un’operazione concernente un proprio assistito – anche un mandato nell’esclusivo interesse della società.

 

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