L’iscrizione al registro agenti sportivi non è incompatibile con quella all’ albo forense

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Con apposito quesito, il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Frosinone ha interrogato il Consiglio Nazionale Forense al fine di sapere se l’avvocato iscritto ad un albo territoriale possa essere o meno contemporaneamente iscritto anche nell’istituito Registro degli Agenti Sportivi e, nel caso, se la simultanea iscrizione sia compatibile con l’esercizio della professione.

Con parere del 13 febbraio 2019, il Consiglio Nazionale Forense (relatore Secchieri) ha risposto nei seguenti termini: “richiamato l’art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”.

Tali considerazioni rilevano sotto molteplici aspetti. Da un lato, rappresentano un’ulteriore conferma dell’assoluta compatibilità tra la professione di avvocato e quella di procuratore. Dall’altro lato, fissano il “limite deontologico” dell’attività svolta dal legale in seno all’ordinamento sportivo con riguardo alle sole modalità del suo svolgimento in concreto.

Volendo tentare, sul punto, un’interpretazione della lettera del parere, sembra infatti ragionevole ritenere che la prescritta assenza di “continuità” e di “professionalità” non consista evidentemente – per coerenza sistematica – nell’impossibilità per l’avvocato procuratore di sottoscrivere con il cliente sportivo un mandato avente una durata prolungata nel tempo (continuità), ovvero di pretendere una remunerazione per le proprie prestazioni (professionalità), quanto, invece, nella necessità che l’“ordinaria” attività forense rimanga del tutto prevalente rispetto a quella specifica dell’agente.

In altre parole, rappresenterebbe una violazione deontologica la circostanza per cui un avvocato – pur iscritto in un albo forense (ad esempio per sottrarsi all’obbligo di sostenere l’esame abilitativo presso CONI e Federazioni) – si limitasse a fare unicamente o anche solo prevalentemente il procuratore.

Ciò chiarito, il parere in analisi consente un ulteriore spunto di riflessione.

Coordinando le predette conclusioni del CNF con l’orientamento della Cassazione, che impone all’avvocato procuratore, nel ricevimento dell’incarico sportivo, di conformarsi a tutti gli obblighi e di soggiacere a tutti limiti a tal fine dettati dalle Federazioni (sul punto clicca qui), si potrebbe, pertanto, giungere definitivamente a sostenere che detta iscrizione nei registri federali diventi un vero e proprio onere per il professionista per poter legittimamente operare come agente e, conseguentemente, per pretendere il relativo compenso. Ciò, però, alla sola condizione (non certo scontata) che gli Enti sportivi consentano – sulla scorta della dell’esenzione cui all’art. 373, c. 1 L. 205/2017 – la registrazione nei propri elenchi anche degli avvocati iscritti in albi che non abbiano superato l’esame abilitativo previsto dal CONI e dalle Federazioni.

 

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