Con il CU n. 102/A del 17 aprile 2019 è stato finalmente pubblicato, a quasi un anno e mezzo dall’introduzione della riforma dell’attività di Procuratore sportivo contenuta nella Legge di bilancio 2018, il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, il quale, per larga parte, ricalca le disposizioni già sancite nell’omologa normativa a livello CONI.
L’ambito di attività del professionista individuato dalla novella (conclusione, risoluzione e rinnovo di contratti di lavoro professionistico, conclusione di contratti di trasferimento e tesseramento dei professionisti), così come i requisiti soggettivi per l’ammissione all’esame di parte speciale e per l’iscrizione al Registro federale sono, infatti, sostanzialmente gli stessi previsti nel Regolamento CONI.
Analogamente, si replica l’articolazione del Registro federale (tenuto dall’istituita Commissione Federale Agenti Sportivi) in due sezioni, una dedicata agli Agenti direttamente abilitati presso la Federazione ed un’altra riservata agli Agenti stabiliti (ossia a coloro che, cittadini di uno stato aderente all’UE, risultano autorizzati a svolgere la professione in altro paese membro), oltre a prevedersi – diversamente dal passato – la pubblicazione di un apposito elenco delle persone giuridiche costituite ed utilizzate dagli Agenti persone fisiche per lo svolgimento dell’attività.
Per ciò che, invece, attiene ai Procuratori non comunitari, l’art. 9.1 consente agli stessi di operare nell’ambito interno solo previo raggiungimento di un accordo con un Agente iscritto in FIGC.
Come da prassi ormai consolidata, si conferma la necessità che l’iscrizione al Registro Federale venga rinnovata annualmente (al costo di 500 euro). Sul punto, occorre, però sottolineare che la relativa istanza dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione di ogni stagione sportiva (art. 2.6 comma 1).
Per quanto concerne una delle peculiarità della riforma, ossia l’obbligo di costante aggiornamento del professionista, la FIGC ha fissato il tetto minimo dei crediti annuali che costui è chiamato a soddisfare in 20 ore (art. 3.5 comma 1).
Anche in ambito federale viene poi richiamata la radicale nullità dei contratti (di lavoro e trasferimento) conclusi con l’intervento di soggetti non abilitati, oltre a prevedersi – in ipotesi di incarico conferito a questi ultimi – la responsabilità disciplinare di atleti e club.
Al riguardo, viene, però espressamente riconosciuta – salvo regolare deposito dell’incarico – la possibilità di operare in capo agli Avvocati regolarmente iscritti nel relativo Albo professionale (art. 5.4 comma 2).
Venendo alle disposizioni sul contratto di mandato posto alla base della relazione Agente/cliente, da un lato, si ritorna alla possibilità di conferire il medesimo anche non in esclusiva e, dall’altro, si conferma la facoltà del professionista di rappresentare contestualmente sia l’atleta che il/i club interessato/i al suo trasferimento/tesseramento (art. 5.3).
La remunerazione dell’Agente ricalca lo schema già previsto dalla norma del 2015 (somma forfettaria o percentuale su valore dell’ingaggio lordo del calciatore o sul prezzo del trasferimento). Sul punto si evidenzia che, diversamente da quanto ipotizzato, non sono stati introdotti tetti alle commissioni, mantenendosi solo il suggerimento (non vincolante) di fissare l’eventuale percentuale nella misura del 3%. In ogni caso, si è previsto che il pagamento possa avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario (art. 5.4, comma 6).
Con specifico riguardo agli obblighi di deposito del mandato, si registrano alcune significative novità. Oltre ad essere aumentata la relativa tassa (da 150 a 250 euro), si è stabilito l’onere dell’ulteriore trasmissione (fissata sempre nel termine di 20 giorni dalla conclusione) di un “modello riepilogativo” recante solamente gli elementi essenziali del contratto sottoscritto. Importante rilevare che, diversamente dal passato, l’efficacia del mandato decorrerà dalla data di deposito (e non di stipulazione).
Riprendendo la disciplina dei “modelli verdi” ante 2015, si è poi concessa la facoltà di “contrattualizzare” anche un calciatore non professionista, salvo ribadire l’automatica risoluzione dell’accordo di mandato laddove il calciatore non sottoscriva un contratto professionista entro 8 mesi dalla sua stipula.
Con riferimento, invece, alla tutela dei minori, il nuovo Regolamento si è spinto ad escludere la possibilità per il Procuratore di maturare un compenso anche nel caso in cui i predetti sottoscrivano un contratto di prestazione sportiva.
Per ciò che infine concerne l’esame abilitativo di parte speciale (ossia quello a livello federale), la FIGC ha limitato la prova nel solo test scritto, strutturandolo in 20 domande a risposta multipla (3 opzioni), per il superamento del quale è concesso un margine massimo di 3 errori. La prima sessione è fissata in data 28 maggio 2019.
Degna di nota, infine, è la disposizione transitoria per cui “I contratti di rappresentanza sottoscritti dai Procuratori sportivi abilitati all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo e depositati fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza”. Non è agevole comprendere, tuttavia, se la previsione concerna solamente gli abilitati secondo il presente Regolamento o si estenda – in riforma delle precedenti disposizioni – anche a coloro che, pur autorizzati ad operare secondo la previgente disciplina 2015, decadranno con il prossimo 30 giugno.
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