Come opera la proroga dei contratti professionistici stabilita dalla FIGC per la stagione 20/21

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Dettato dal Presidente della Figc il Protocollo contenente le linee guida volte a disciplinare le relazioni negoziali in essere tra club e calciatori al prolungamento dell’attuale stagione sportiva al prossimo 31 agosto.

Per i calciatori, allenatori e preparatori atletici titolari di contratti pluriennali con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del protocollo, è confermata la validità degli accordi economici già in essere, con la conseguenza che – rimanendo inalterati tanto la durata temporale dei medesimi, quanto il relativo valore economico – l’unica differenza attiene alla distribuzione delle somme inerenti al salario fisso complessivamente pattuito da tali soggetti per ciascuna stagione sportiva su un diverso arco temporale: 14 mesi (giugno 2019 – agosto 2020) per la stagione 2019-2020 e 10 mesi (settembre 2020 – giugno 2021) per la successiva stagione 2020-2021.

Allo stesso modo, per i calciatori oggetto di prestito tra diversi club aventi in essere – alla data di pubblicazione del documento in analisi – un contratto pluriennale sia con la società cedente (ossia quella titolare del tesseramento su base definitiva), sia con la società cessionaria per la quale sono tesserati a titolo temporaneo, la durata del prestito inerente alla stagione 2019/2020 in corso si intende automaticamente prorogata al 31 agosto 2020. Anche in questo caso, considerando che gli effetti del tesseramento per la successiva stagione 2020/2021 decorreranno solamente dal 1° settembre 2020, gli importi economici relativi alla parte di salario fisso previsto per le due stagioni sportive di riferimento (ossia 2019/2020 e 2020/2021) verranno ripartiti rispettivamente in 14 e 10 mensilità.

Per i calciatori dati in prestito e titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata di tale tesseramento, invece, non avverrà in automatico ma dovrà necessariamente formare oggetto di specifico accordo fra tutte le parti mediante sottoscrizione di apposito modulo federale. Ove l’intesa venga raggiunta, varrà – anche in tale ipotesi – il principio di distribuzione del corrispettivo globalmente pattuito in favore dell’atleta in 14 mensilità per la stagione in corso e in 10 mensilità per quella successiva.

Utile considerare che, nei casi che precedono, il Protocollo si occupa anche di stabilire i criteri di formazione delle singole mensilità retributive all’esito della modifica della durata delle annualità sportive considerate. Pur facendo salvi eventuali diversi accordi tra i contraenti, infatti, si prevede – in relazione alla corrente stagione – la suddivisione dell’importo dovuto per la mensilità di giugno in tre ratei mensili di pari importo per i mesi di giugno, luglio e agosto, mentre – per la successiva stagione – la riparametrazione dell’intero compenso fisso annuale in 10 mensilità di pari importo a decorrere dal 1° settembre 2020 (e fino al 30 giugno 2021).

Diversamente, per i calciatori, allenatori e preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo definitivo alla data di pubblicazione del Protocollo, l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico (e, pertanto, la prosecuzione della attività sportiva con detta società oltre l’ordinario termine stagionale del 30 giugno) è necessariamente subordinata al raggiungimento di un accordo tra le parti da formalizzarsi mediante compilazione di apposito modulo federale. Al riguardo, viene altresì specificato che la determinazione del compenso inerente ai due mesi di proroga contrattuale dovrà riproporzionarsi secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al nuovo termine di conclusione della stagione. Benché tali ultimi previsioni non sembrino poter escludere la facoltà delle parti di accordarsi liberamente sul salario dovuto al professionista per i mesi di luglio ed agosto (prescindendo cioè dal corrispettivo mensile precedentemente pattuito fino a giugno 2020), ciò che occorre rilevare è che – pur a fronte di un tesseramento vincolante fino al 31 agosto 2020 – il compenso garantito allo sportivo potrà essere calcolato solo in relazione all’effettivo periodo in cui costui sarà chiamato a rendere la propria attività (si consideri, a titolo esemplificativo, che la stagione sportiva in Serie C si concluderà con la finale play-off del 22 luglio 2020).

Infine, stante il differimento del termine iniziale della stagione 2020-2021 al prossimo 1° settembre, occorre segnalare, da un lato, che anche la decorrenza degli accordi preliminari fin qui sottoscritti verrà automaticamente posticipata dall’ordinario termine del 1° luglio al 1° settembre e, dall’altro lato, che qualsivoglia contratto di prestazione sportiva sottoscritto, nel periodo giungo – agosto 2020, in vista della prossima stagione (anche tra club e calciatori non impegnati nella ripresa delle competizioni post giugno 2020) avrà anch’esso natura di accordo preliminare.

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